Gli effetti della crisi continuano a farsi sentire nel Comune di Budrio, con il rischio che gli uffici dei Giudici di Pace vengano chiusi e accorpati con quelli di Imola.
Un disagio serio per i cittadini di Budrio che dovranno recarsi a Imola se il trasferimento venisse confermato.
Una soluzione possibile sarebbe quella che il Comune si facesse carico delle spese degli uffici, ma questa ipotesi non è percorribile secondo il Sindaco Castelli a causa del patto di stabilità che impedisce di aumentare i costi e obbliga anzi a tagliare ulteriormente la spesa complessiva del personale.
Anche per il PSI di Budrio, con Giuseppe Cesario e Maurizio Mazzanti, “è necessario capire come intervenire per evitare una grave forma di disservizio”, posizione a cui fa eco il consigliere provinciale del PdL Marco Mainardi che sostiene che “un taglio verticale e indiscriminato non è sinonimo di efficienza”.
Un coro unanime quindi da una parte e l’altra degli schieramenti politici, a riprova che quando si toccano le esigenze dei cittadini non ci sono posizioni differenziate.
Adesso aspettiamo di vedere se questa levata di scudi produrrà un ripensamento del provvedimento.
CHI E’ IL GIUDICE DI PACE
A partire dal 1° maggio 1995 il Giudice di Pace inizia la sua attività in sostituzione del Giudice Conciliatore il cui ufficio è abolito. Si differenzia dal giudice conciliatore perché gli è stata attribuita una maggiore competenza in materia civile ed è previsto che dovrà giudicare anche in materia penale, sia pure per fatti lievi e di semplice valutazione.
Il corpo magistrati formato dai Giudici di Pace rappresenta il più numeroso (4.700) e maggiormente diffuso sul territorio nazionale.
Il Giudice di Pace appartiene all’ordine giudiziario così come il magistrato ordinario ma, a differenza di questo, è un magistrato onorario a titolo temporaneo. Rimane infatti in carica quattro anni e alla scadenza può essere confermato una sola volta per altri quattro anni. Al compimento di 75 anni il Giudice di Pace cessa dalle sue funzioni.
Il Giudice di Pace è tenuto alla osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari ed è soggetto a responsabilità disciplinare. Ha l’obbligo di astenersi dal trattare la causa nei casi previsti dal codice di procedura civile e in ogni caso in cui abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione con una delle parti in causa.
Per la sua qualità di magistrato onorario e non di carriera, il Giudice di Pace non ha un rapporto di impiego con lo Stato. Egli percepisce una indennità cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza.
(dal sito www.giudicedipace.it)
I compiti del Giudice di Pace
http://www.giudicedipace.it/programma/readarticle.php?article_id=2
Il Giudice di Pace a Budrio
http://www.comune.budrio.bo.it/contenuti.php?t=indirizzi&id=40&ref=1